MODALITÀ DI VERSAMENTO ANNO 2022

A) Dal 1° gennaio 2022, per le ditte che applicano i CCNL dell’artigianato Area Meccanica, Area Alimentazione e Panificazione e Area Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, le quote sono:

B) Dal 1° maggio 2022*, per le ditte che applicano i CCNL dell’artigianato Area Tessile – Moda, Area Chimica e Ceramica, Area Legno e Lapidei, le quote sono:

C) Dal 1° giugno 2022*, per le ditte che applicano i CCNL dell’artigianato Area Comunicazione, le quote sono:

D) Dal 1° agosto 2022*, per le ditte che applicano i CCNL diversi da quelli dell’artigianato, le quote sono:

E) Dal 1° ottobre 2022*, per le ditte che applicano i CCNL dell’artigianato Area Acconciatura-Estetica, le quote sono:

F) Dal 1° novembre 2022*, per le ditte che applicano i CCNL dell’artigianato Area Pulizie, le quote sono:

  • € 11,65 per ogni dipendente in forza (EBNA/ELBA)
  • quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA
  • quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore per FSBA

€ 0,37 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 11,65

*Per i mesi precedenti, anno 2022, le quote sono:

  • € 7,65 per ogni dipendente in forza (EBNA/ELBA)
  • quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA
  • quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore per FSBA

€ 0,23 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 7,65

A) Dal 1° gennaio 2022, per le ditte NON artigiane che applicano i CCNL dell’artigianato Area Meccanica, Area Alimentazione e Panificazione e Area Logistica, Trasporto merci e Spedizioni, le quote sono:

B) Dal 1° marzo 2022*, per le ditte NON artigiane che applicano i CCNL Moda PMI, TAC-Chimica, le quote sono:

C) Dal 1° maggio 2022*, per le ditte NON artigiane che applicano i CCNL dell’artigianato Area Tessile – Moda, Area Chimica e Ceramica, Area Legno e Lapidei, le quote sono:

D) Dal 1° giugno 2022*, per le ditte NON artigiane che applicano i CCNL dell’artigianato Area Comunicazione, le quote sono:

E) Dal 1° ottobre 2022*, per le ditte che applicano i CCNL dell’artigianato Area Acconciatura-Estetica, le quote sono:

F) Dal 1° novembre 2022*, per le ditte che applicano i CCNL dell’artigianato Area Pulizie, le quote sono:

  • € 11,65 per ogni dipendente in forza (EBNA/ELBA)

€ 0,56 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 11,65.

*Per i mesi precedenti, anno 2022, le quote sono:

  • € 10,42 per ogni dipendente in forza (EBNA/ELBA)

€ 0,50 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 10,42.


Per quanto riguarda le Associazioni, gli Enti o le società costituite/partecipate dalle Parti Sociali, si precisa che si applica quanto già previsto dagli Accordi e dai Regolamenti in materia di diritto alle provvidenze di imprese e lavoratori.

Per le categorie sopra citate, le quote sono:

A) Dal 1° gennaio 2022, per le ditte che applicano CCNL diversi da quelli dell’artigianato o che applicano CCNL dell’artigianato Area Meccanica, Area Alimentazione e Panificazione e Logistica, Area Trasporto merci e Spedizioni, le quote sono:

B) Dal 1° maggio 2022*, per le ditte che applicano i CCNL diversi da quelli dell’artigianato Area Tessile – Moda, Area Chimica e Ceramica, Area Legno e Lapidei, le quote sono:

C) Dal 1° giugno 2022*, per le ditte che applicano i CCNL dell’artigianato Area Comunicazione, le quote sono:

D) Dal 1° ottobre 2022*, per le ditte che applicano i CCNL dell’artigianato Area Acconciatura-Estetica, le quote sono:

E) Dal 1° novembre 2022*, per le ditte che applicano i CCNL dell’artigianato Area Pulizie, le quote sono:

  • € 11,65 per ogni dipendente in forza
  • quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA
  • quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore per FSBA

€ 0,37 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 11,65

*Per i mesi precedenti, anno 2022, le quote sono:

  • € 7,65 per ogni dipendente in forza (EBNA/ELBA)
  • quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA
  • quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore per FSBA

€ 0,23 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 7,65

LAVORATORI SOGGETTI ALLA CONTRIBUZIONE EBNA/ELBA-FSBA

La contribuzione EBNA/ELBA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Anche in caso di assunzione e cessazione in corso di mese, la contribuzione resta interamente dovuta.

Per le categorie:

  • part-time e apprendisti la quota fissa (EBNA/ELBA) è sempre dovuta in misura intera
  • lavoratori a domicilio (inclusi nel computo dei dipendenti dal 1° gennaio 2022) la quota fissa (EBNA/ELBA) è dovuta in misura intera
  • dirigenti la contribuzione non è dovuta
  • lavoratori a chiamata, la quota fissa (EBNA/ELBA) della contribuzione, in presenza di attività lavorativa, è sempre dovuta in misura intera; mentre, in assenza di attività lavorativa (a seguito di chiamata) e di indennità di disponibilità, non è dovuta
  • lavoratori CCNL Edilizia sono esclusi

La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste.

La quota variabile della contribuzione (FSBA) risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese.

In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità; infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.