MODALITÀ DI VERSAMENTO ANNO 2024

  • quota fissa pari a € 11,65 per ogni dipendente in forza (EBNA/ELBA)
  • quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA
  • quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore per FSBA

Per le aziende con più di 15 dipendenti:

  • quota variabile pari allo 0,45% + 0,30% (in aggiunta) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA
  • quota variabile pari allo 0,15% + 0,10% (in aggiunta) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore per FSBA

€ 0,37 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 11,65

Nota: La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente.

CLICCA QUI per conoscere i criteri di calcolo della media occupazionale


  • quota fissa pari a € 11,65 per ogni dipendente in forza (EBNA/ELBA)

€ 0,56 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 11,65.


Per quanto riguarda le Associazioni, gli Enti o le società costituite/partecipate dalle Parti Sociali, si precisa che si applica quanto già previsto dagli Accordi e dai Regolamenti in materia di diritto alle provvidenze di imprese e lavoratori.

Per le categorie sopra citate, le quote sono:

  • quota fissa pari a € 11,65 per ogni dipendente in forza (EBNA/ELBA)
  • quota variabile pari allo 0,45% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA
  • quota variabile pari allo 0,15% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore per FSBA

Per le aziende con più di 15 dipendenti:

  • quota variabile pari allo 0,45% + 0,30% (in aggiunta) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico dell’azienda per FSBA
  • quota variabile pari allo 0,15% + 0,10% (in aggiunta) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali a carico del lavoratore per FSBA

€ 0,37 per ogni dipendente in forza da pagare mensilmente all’INPS inserendo il codice M980 (10% contributo di solidarietà) nel modulo UNIEMENS INDIVIDUALE – UNIEMENS AGGREGATO – ex DM/10 di competenza del mese per il quale viene versata la quota di € 11,65

Nota: La media occupazionale (fino a 15 lavoratori, oltre 15 lavoratori) è riferita al semestre precedente.

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LAVORATORI SOGGETTI ALLA CONTRIBUZIONE EBNA/ELBA-FSBA

La contribuzione EBNA-FSBA è dovuta per tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, indipendentemente dalla tipologia contrattuale. Anche in caso di assunzione e cessazione in corso di mese, la contribuzione resta interamente dovuta.

Per le categorie:

  • part-time e apprendisti la quota fissa (EBNA) è sempre dovuta in misura intera
  • lavoratori a domicilio (inclusi nel computo dei dipendenti dal 1° gennaio 2022) la quota fissa (EBNA) è dovuta in misura intera
  • dirigenti la contribuzione non è dovuta
  • lavoratori a chiamata, la quota fissa (EBNA) della contribuzione, in presenza di attività lavorativa, è sempre dovuta in misura intera; mentre, in assenza di attività lavorativa (a seguito di chiamata) e di indennità di disponibilità, non è dovuta
  • lavoratori CCNL Edilizia e sono esclusi

La “retribuzione imponibile previdenziale” sulla quale calcolare le quote variabili della contribuzione destinata a FSBA è determinata in applicazione delle disposizioni generali di legge. La retribuzione imponibile utile al calcolo, pertanto, include anche le mensilità aggiuntive contrattualmente previste.

La quota variabile della contribuzione (FSBA) risulta automaticamente riproporzionata in base all’imponibile previdenziale del mese.

In assenza di retribuzione imponibile previdenziale nel mese (es. maternità; infortunio ecc.), resta comunque dovuta la quota fissa della contribuzione.


RECUPERO DI VERSAMENTI ARRETRATI

Le mensilità arretrate si versano con il primo F24 utile specificando ogni mese recuperato su una singola riga.

  • Es: la ditta si iscrive il 3/3/2024, primo dipendente assunto 3/11/2023. Versa tramite F24 di marzo 2024 il mese di 3/2024 (pagato entro il 16/4/2024), recupera i mesi di 11/2023 + 12/2023 + 1/2024 + 2/2024 specificandoli su 4 righe differenti. Si ricorda che la base occupazionale per il calcolo è da intendersi quella relativa al mese che si sta recuperando.

Come compilare il modello F24 sezione INPS
(Risoluzione n.70/2010 Agenzia delle Entrate):

  1. nel campo “causale di contributo” indicare EBNA (NB: si ricorda che l’unico codice valido con il quale versare, sulla base degli accordi delle Parti Sociali, è EBNA e nessun’altro! Quindi NO EBPA, NO EBAR, etc..);
  2. nel campo “codice sede” indicare il codice della sede INPS competente;
  3. nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” indicare la matricola INPS dell’azienda;
  4. nel campo “peridodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” sono indicati il mese e l’anno di competenza, nel formato MM/AAAA (la colonna “a mm/aaaa NON è da compilare);
  5. nel campo “importi a debito versati” inserire l’importo totale dovuto;
  6. il campo “importi a credito compensati” NON è da compilare.

Come compilare l’Uniemens:

  1. nella sezione “denuncia individuale” occorre valorizzare il codice EBNA (INPS, circ.122/2010), nell’elemento -CodConv- dell’elemento -Conv-, con il relativo importo mensile, composto sia dalla quota fissa che dalla quota variabile, e il relativo mese di competenza del versamento effettuato nell’attributo -Periodo-.

IMPORTANTE!

  1. Facoltà di compensazione con crediti fiscali e contributivi delle imprese:
    Con riferimento alla circolare n.437 del 11/04/2012, relativa all’oggetto, EBNA ci comunica che, a causa alcuni problemi insorti con INPS e Agenzia delle Entrate, si ritiene opportuno non effettuare compensazioni sui versamenti contenenti il codice EBNA.
  2. Nei casi di erroneo versamento alla bilateralità, errato importo o duplicazione di versamento (unicamente effettuato tramite F24) le imprese devono seguire la procedura di rimborso indicata sul sito di EBNA (clicca qui).
    La richiesta di rimborso dovrà essere inviata a ELBA tramite PEC all’indirizzo: amministrazione@pec.elba.lombardia.it.
    Per la Lombardia, non è applicabile la facoltà di conguaglio, in quanto le quote versate in eccedenza non potranno essere accantonate per versamenti futuri.
    Esempio F24 di marzo 2023 versato due volte. La quota in eccedenza non potrà essere considerata a copertura di un mese futuro (ad esempio Aprile 2022), qualora invece mancasse un mese precedente (ad esempio gennaio 2023), a seguito di comunicazione da parte dell’azienda, si procederà alla regolarizzazione del mese scoperto.
  3. PROCEDURE da seguire in caso di versamenti F24 non eseguiti correttamente:
    • Pagamento effettuato con codice sede non appartenente alla regione Lombardia:
      E’ necessaria lettera su carta intestata della ditta (inviata anche tramite studi/associazioni) indirizzata a Elba – Area Amministrazione in cui l’azienda chiede di procedere al recupero del versamento, stornando l’importo versato ad un’altra regione. Alla richiesta bisognerà allegare copia del F24 errato e relativo uniemens. Utilizzare l’indirizzo amministrazione@pec.elba.lombardia.it
    • Versamenti effettuati attraverso compensazione con crediti IVA:
      E’ necessaria lettera su carta intestata della ditta (inviata anche tramite studi/associazioni) indirizzata ad Elba – Area Amministrazione in cui l’azienda dichiara di aver provveduto a compensare il versamento EBNA di n.… mesi con crediti IVA. Alla comunicazione bisognerà allegare copia del F24 dove risulta la compensazione e relativo uniemens. Utilizzare l’indirizzo amministrazione@pec.elba.lombardia.it
    • Versamenti effettuati con codici diversi da EBNA (es.ENBA, EBPA, etc..):
      La ditta dovrà rivolgersi all’Agenzia delle Entrate e versare nuovamente il contributo EBNA.