Il Fondo di Solidarietà Bilaterale alternativo per l’Artigianato (FSBA), la cassa integrazione per il comparto Artigiano,  è stato istituito dalle Parti Sociali Nazionali in attuazione dell’articolo 3, comma 14, della Legge n.92/2012 (Riforma Fornero), dell’art. 27 del d.lgs n.148/2015, della Legge 234/2022 e del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

FSBA interviene a favore delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane iscritte a FSBA, con prestazioni integrative, in caso di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per difficoltà aziendale.

PARTE IL NUOVO FSBA 2023

La Legge di Stabilità per il 2022 riformava gli ammortizzatori sociali, secondo l’impostazione dell’universalismo differenziato: cassa integrazione per tutte le lavoratrici e i lavoratori di qualsiasi tipologia, uguali trattamenti seppur calibrati sulle specifiche esigenze delle aziende dei diversi comparti produttivi.

Con l’approvazione delle “Procedure Operative Regolamento 14/12/2022” e l’adeguamento delle procedure informatiche, dal 31/01/2023, è possibile presentare le domande FSBA relative all’anno 2023.

Numerose le novità rispetto allo scorso anno: differenziazione della contribuzione a carico delle imprese e dei dipendenti; prestazioni per le aziende sotto o sopra i 15 dipendenti; durata, causali, procedure e modalità di sottoscrizione degli accordi sindacali sono solo alcune delle modifiche introdotte con il nuovo regolamento FSBA per l’anno 2023.

Di seguito alcune specifiche:

  • le domande di competenza di gennaio e febbraio 2023 (relative al singolo mese) potranno essere presentate entro il prossimo 28/02/2023.
  • per le competenze da marzo 2023, le domande, relative al singolo mese, dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla data di inizio sospensione dichiarata nel sistema Sinaweb e nell’accordo sindacale (oltre tale data la protocollazione non sarà più consentita e sarà necessario aggiornare le date all’interno della domanda). Per ciascuna domanda dev’essere utilizzato uno specifico TICKET INPS.
  • l’accordo sindacale può essere relativo a più mensilità di competenza. La durata massima è fino a 3 mensilità consecutive. Ogni accordo deve avere come data fine l’ultimo giorno del mese. L’accordo dovrà essere allegato alle domande mensili successive.
    • ESEMPIO: Data inizio sospensione 05/03/2023 data fine sospensione 31/05/2023
    • a. Presentazione prima domanda (competenza di marzo) entro il 20/03/2023
    • b. Presentazione seconda domanda (competenza di aprile) entro il 15/04/2023
    • c. Presentazione terza domanda (competenza di maggio) entro il 15/05/2023
  • le aziende che fossero state irregolari negli anni passati (2019-2020-2021) hanno a disposizione una procedura semplice e un calcolo forfettario per mettersi in regola (€ 100,00 per dipendente per anno) e FSBA si sta attrezzando per andare a riscuotere il dovuto da parte delle ditte che negli anni avessero evaso l’obbligo contributivo, il tutto finalizzato anche all’emissione del modello DURC.

Numerose le modifiche introdotte al preesistente regolamento è quindi importante una attenta analisi del nuovo regolamento e delle procedure operative FSBA per l’anno 2023.

FORFETTIZZAZIONE VERSAMENTO FSBA ANNI 2019/2020/2021

IL Regolamento e le Procedure Operative FSBA 2023 hanno previsto, quale modalità alternativa di regolarizzazione, per le competenze dei soli anni  2019/2020/2021, dove non è presente alcun versamento, la possibilità di effettuare un pagamento di 100 euro/anno per lavoratore (il numero dei lavoratori deve essere considerato come media nell’anno di competenza).

Una volta effettuato il versamento, inserire la quietanza nel Sistema SINAWEB, attraverso l’apposita procedura nella sezione Anagrafica–>Aziende–>Contributi azienda ( pag.17 Manuale operativo Sinaweb FSBA 2023 ) specificando la media dei lavoratori in forza per ciascuna annualità di competenza.

Il versamento deve avvenire tramite F24, con codice EBNA, indicando ogni annualità recuperata su una singola riga, la quale conterrà simbolicamente come periodo di riferimento, la competenza di gennaio.

Esempio: 01/2019, 01/2020, 01/2021.

NOTA BENE: REGOLARIZZAZIONE CONTRIBUTIVA ELBA/EBNA IN CASO DI UTILIZZO FORFETTIZZAZIONE

Ai fini dell’accesso alle Provvidenze ELBA 2023, viene richiesta la regolarità contributiva a partire da gennaio 2021 (se dovuto) fino ai due mesi precedenti la data di presentazione della richiesta.

In seguito al pagamento delle quote FSBA tramite Forfettizzazione per gli anni 2019/2020/2021, al fine della regolarizzazione dell’intera posizione contributiva (FSBA+EBNA/ELBA), si dovrà procedere al versamento della quota EBNA/ELBA con le seguenti modalità:

  • ANNO 2021 : il versamento di € 7,65 per dipendente, deve avvenire tramite F24, con codice EBNA, per 12 mensilità, indicando ogni mese recuperato su una singola riga.
  • ANNO 2022 : per questa annualità NON è prevista alcuna forfettizzazione, pertanto andrà versata sia la quota variabile FSBA sia quella fissa di EBNA/ELBA (per il calcolo corretto di tali quote, clicca qui).

Il mancato versamento della quota fissa ELBA/EBNA, in applicazione dei CCNL artigiani, determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfettario ad ogni singolo lavoratore che dovrà essere indicato in busta paga, pari a 30,00 euro complessivi lordi per 13 mensilità. Tali importi incidono su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli diretti o indiretti, con esclusione del TFR.

Il mancato versamento obbliga, inoltre, l’impresa all’erogazione diretta ai propri dipendenti di prestazioni equivalenti a quelle erogate da ELBA.

FSBA – PRESTAZIONI DI SOSTEGNO AL REDDITO 2022

Il Consiglio direttivo di FSBA ha deliberato di consentire da subito la presentazione e la conseguente gestione delle domande di prestazione, in base al vigente Regolamento di FSBA (del 30/04/2019) e, in attesa di definizione del nuovo Regolamento, in coerenza con la Legge 234/2021, di prorogare le attuali procedure di gestione fino al 30/09/2022.

Lavoratrici e lavoratori, direttamente o per il tramite delle imprese artigiane, riceveranno il pagamento dell’ammortizzatore sociale per i periodi di sospensione realizzati.

Verranno corrisposte le prestazioni solo se la pratica è completa, se sono stati caricati i dati delle giornate di sospensione e se l’impresa risulta regolare nei versamenti. Se così non fosse, la domanda non verrà respinta, ma si procederà al pagamento della cassa integrazione ai dipendenti, solo quando, la stessa sarà perfezionata in tutte le sue parti.

FSBA – DOVE TROVARE LA TUA CERTIFICAZIONE UNICA (CU)

Se nel 2021 hai ricevuto la cassa integrazione da FSBA, per avere la Certificazione Unica necessaria per la dichiarazione dei redditi, hai a disposizione più scelte:

  • la scarichi dal sito del Fondo FSBA
  • la chiedi all’azienda o al suo consulente
  • se per la dichiarazione dei redditi ti rivolgi ad un CAF, la scaricano loro